Composizione e Compiti degli Organi

Elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni. 

Il Consiglio di Istituto

È composto da 14 persone:

  • 6 rappresentanti del personale docente
  • 1 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
  • 3 dei genitori
  • 3 degli studenti
  • il dirigente scolastico

Il consiglio di istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali iniziative assistenziali.

Nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

La Giunta esecutiva

È composta da:

  • un docente
  • un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario
  • un genitore
  • uno studente
  • il dirigente scolastico, che la presiede
  • il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto (questo non esclude il diritto di iniziativa del consiglio stesso) e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Il Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

  • definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari
  • formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
  • valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione
  • promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto
  • elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante
  • programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili
  • delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

I Consigli di classe

I Consigli  di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra i compiti del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni per periodi non superiori a 15 giorni.

Il Comitato di Valutazione 

Il nuovo articolo art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, così come novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; durerà in carica tre anni scolastici; sarà presieduto dal dirigente scolastico; i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

I compiti del Comitato sono i seguenti:

  • individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

  • esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;

  • valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297 del 1994 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.5 01 del D.Lgs. 297 del 1994 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Ai sensi del comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal “Comitato per la valutazione dei docenti”, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione del merito di cui al comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107,sulla base di motivata valutazione. Tale somma, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Come indicato nel nuovo comma 2 lett. a) dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 novellato dal comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma “scelti”, rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto.